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ODCEC Informa

E' convocata, in prima convocazione per il giorno 29/11/2024 ed in seconda convocazione per il giorno 5/12/2024, l’Assemblea degli iscritti per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2025.

I documenti di bilancio saranno consultabili dal 23/11/2024 sul sito nella sezione News

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O.C.C. da Sovraindebitamento

ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

REQUISITI

Il debitore che si rivolge all'OCC deve avere la residenza o la sede principale della propria attività nella provincia di Verona

  • requisito soggettivo: non deve essere assoggettato (né assoggettabile) alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267 del 1942.
    Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:
    * non svolgono attività d'impresa;
    * sono professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;
    * sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all'art. 1 l.fall.;
    * sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.);
    * sono imprenditori agricoli;
    * sono "start up innovative" indipendentemente dalle loro dimensioni.
      
  • requisito oggettivo: vi deve essere lo stato di "sovraindebitamento" definito come "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" (Art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012). Il concetto di "sovraindebitamento" è diverso da quello di insolvenza della legge fallimentare in quanto prevede non solo l'incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur sia specificato il rapporto di tale squilibrio.

occ 

 Per depositare l'istanza è necessario collegarsi al seguente link e procedere come segue:

1) registrarsi alla piattaforma cliccando sul tasto "Registrazione".

2) ricevute le credenziali effettuare il versamento di 200 € in acconto, a favore dell’ODCEC di Verona, sul conto della Tesoreria Banca Di Credito Cooperativo Di Roma SCRL IBAN IT35T0832711700000000000190 indicando come causale “acconto compenso Organismo di Composizione della Crisi L. 3/2012- + dati del soggetto a cui emettere fattura

3) effettuare l'accesso all'area riservata 

4) compilare i campi come da procedura guidata. pdfManuale per istruzioni compilazione

 

Decreto di iscrizione

Il Ministero della Giustizia, in data 04/11/2015, ha disposto l'iscrizione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, al numero progressivo 3, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.

pdfDecreto di iscrizione

pdfREGOLAMENTO (delibera 20/03/2017)

Normativa

D.M. 24/09/14 n. 202

Legge 27/01/2012 n. 3 

Linee guida

pdfCNDCEC - Linee guida

Protocolli sulle Procedure da Sovraindebitamento:

pdfProcedura di Piano

pdfProcedura di Accordo

pdfProcedura di Liquidazione del Patrimonio

 

Il Registro degli O.C.C. e l'Elenco dei Gestori delle crisi da sovraindebitamento sono consultabili nell'apposita area del sito del Ministero della Giustizia.  L'OCC costituito presso l'ODCEC di Verona è l'Organismo n. 3.

pdfGestori nominati nel 2016 - art. 6 D.M. 202/2014

pdfGestori nominati nel 2017 - art. 6 D.M. 202/2014

pdfGestori nominati nel 2018 - art. 6 D.M. 202/2014

pdfGestori nominati nel 2019 - art. 6 D.M. 202/2014

pdfGestori nominati nel 2020 - art. 6 D.M. 202/2014

pdfNuove modalità operative per gestione procedure O.C.C. tramite procedura FALLCO - 01/04/2022

La finalità del recente procedimento di legge è quello di porre rimedio alle situazioni di indebitamento sproporzionato ma incolpevole. A tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche tra cui i piccoli imprenditori sotto soglia ex art.1 L.F., imprenditori agricoli , professionisti , fondazioni e associazioni riconosciute , associazioni sportive, start up innovative e consumatori che, secondo la legge, non possono accedere al fallimento o alle altre procedure concorsuali, è concesso oggi, con l'ausilio degli OCC, di formulare una proposta di accordo con il ceto creditorio con un progetto di ristrutturazione dei debiti, o presentare un "piano del consumatore", oppure richiedere la liquidazione del patrimonio. Utilizzando la procedura di composizione della crisi, a seguito di un provvedimento giudiziale, potrà scattare il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore.

Ufficio di Segreteria

sede: presso ODCEC di Verona - Via Santa Teresa 2 - 37135 VERONA (gli uffici sono accessibili solo previo appuntamento)

- per informazioni:

   lunedì - mercoledì - venerdì dalle 10.00 alle 13.00

   Tel. 045 8031010

- per informazioni o per fissare un appuntamento:

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