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Professionisti Comunitari

Un professionista comunitario per poter svolgere l’esercizio temporaneo della professione è necessario si iscriva all'Albo come di seguito indicato.

In attuazione agli articoli 9-15 del Decreto Legislativo 206/2007 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, è stata istituita un’apposita sezione dell’Albo destinata ad accogliere i professionisti comunitari che esercitano in Italia la professione in modo temporaneo ed occasionale.

Il citato regime di prestazione temporanea ed occasionale consente di esercitare per un periodo limitato l’attività professionale in un Paese della Comunità con il titolo del Paese d’origine, indicato nella lingua ufficiale dello Stato d’origine, senza necessità di attivare il meccanismo di riconoscimento della qualifica estera.

Il professionista comunitario che per la prima volta presta la propria attività in Italia dovrà fornire, con apposita dichiarazione scritta, al Ministero vigilante, 30 giorni prima dell’esecuzione della prestazione, informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. La dichiarazione ha validità di un anno e dovrà essere rinnovata qualora il professionista intenda successivamente fornire altri servizi temporanei o occasionali.

Il Ministero vigilante provvederà a trasmettere la suddetta dichiarazione all’Ordine, affinché provveda all’iscrizione automatica del professionista, per la durata di efficacia della dichiarazione stessa.Per procedere alla citata iscrizione, sarà sufficiente acquisire un recapito di riferimento del prestatore di servizi.

 

pdfDirettiva 2005/36/CE

pdfD.Lgs. 206/2007 (articoli 9-15)

pdfInformativa n. 42/2009 del CNDCEC

 

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